Referendum 8-9 giugno 2025: elettori temp residenti all’estero

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Istruzioni per l'elettore temporaneamente all'estero

Data:

10 Aprile 2025

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Descrizione

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero da almeno 3 mesi per motivi di studio, lavoro, cure mediche e dei loro famigliari conviventi, pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

L’opzione potrà pervenire al comune, preferibilmente tramite Pec o email ai seguenti indirizzi, o tramite posta ordinaria o recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

protocollo@comune.dovera.cr.it

demografico@comune.dovera.cr.it

dovera@postemailcertificata.it

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione ( modulo scaricabile nella sezione Allegati), redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Entro 18 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale in Italia, le ambasciate e i consolati inviano agli elettori presenti nella loro giurisdizione il plico elettorale

Se entro 14 giorni dal voto nazionale l’elettore non ha ancora ricevuto il plico, può richiedere l’invio o consegna di un secondo plico.

Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza. L’elenco è disponibile nella sezione allegati.
*Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 ( Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali ) e comma 6 ( dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi ). Per tali elettori si rinvia all’Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.

 

 

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 10/04/2025, 13:41